STATUTO


“San Giuseppe – Madonnella” Associazione Dilettantistica Sportiva

Largo Monsignor Curi 17 – 70121 BARI

CAPO I: Finalità e strutture


Art. 1) E’ costituita in Bari l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata San Giuseppe – Madonnella. Essa ha sede in Bari, Largo Monsignor Curi n. 17, nei locali annessi alla Chiesa di San Giuseppe.

Art. 2) I colori sociali della associazione sono azzurro e bianco.

Art. 3) L’associazione non persegue scopi di lucro e non procede in nessun caso alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione dell’uomo e dello sport alla quale si ispira il Centro Sportivo Italiano e, in quanto promossa dalla parrocchia di San Giuseppe, di realizzare al meglio quanto la Chiesa persegue: la formazione integrale delle persone di ogni età anche attraverso attività ludiche e sportive. L’associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni sociali, e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000

Art. 4) Finalità principale della associazione è la proposta dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica e religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere competitivo e non, in tutte le discipline accreditate presso il C.S.I. ed il CONI, e l’organizzazione di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle medesime discipline; l’associazione si propone inoltre di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana ed al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinchè, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. L’associazione infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonchè allo Statuto ed ai Regolamenti del Centro Sportivo Italiano, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, al quale è affiliato. L’associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi anche da tavolo e/o di carte, ivi compresa, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività istituzionali ed intrattenere rapporto con istituti di credito, anche su basi passive.


CAPO II: I soci


Art. 5) Sono soci ordinari della Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto per iscritto, versando la quota associativa ordinaria annuale. Fanno altresì parte della Associazione i soci aggregati, che possono utilizzare le strutture sportive della Associazione, avendo aderito alla medesima versando la relativa quota di aggregazione. I soci aggregati non hanno peraltro diritto di voto nelle assemblee e non possono assumere alcuna carica sociale.

Art. 6) L’ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio ordinario; per i soci aggregati è sufficiente il versamento della quota di aggregazione. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo ordinario a tempo determinato.

Art. 7) Tutti i soci ordinari hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee; i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 8) Gli associati, ordinari ed aggregati, hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi della associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammesso il trasferimento delle quote e dei relativi diritti.

Art. 9) La qualità di socio, ordinario o aggregato, si perde per dimissioni, espulsione e morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato e ratificate dall’Assemblea dei soci ordinari. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato C.S.I. di appartenenza e, in ultima istanza, al competente collegio dei probiviri del CSI. I ricorsi devono essere presentati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento da effettuarsi con lettera raccomandata A.R.

Art. 10) La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.

Art. 11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.


CAPO III: Gli organi della associazione. L’assemblea


Art. 12) Gli organi della associazione sono: l’Assemblea dei soci ordinari, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Art. 13) L’Assemblea dei soci ordinari è l’organo sovrano della associazione ed è convocata dal presidente almeno due volte l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la fissazione della quota associativa annua, per l’approvazione e la verifica del programma annuale di attività, per l’ammissione di nuovi soci ordinari o la loro espulsione e per l’assunzione di oneri finanziari in c/capitale; è inoltre convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci ordinari in regola con i versamenti delle quote associative, ovvero ancora quando ne faccia richiesta il parroco della Chiesa di San Giuseppe.Sono altresì di competenza della assemblea dei soci ordinari le delibere concernenti le eventuali modifiche statutarie, nonchè la delibera di scioglimento della associazione e la nomina del o dei liquidatori; in tale ultimo caso l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 90 L. 289/02 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 14) La convocazione della Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, ovvero, su richiesta dei singoli soci, con mezzi elettronici o per lettera. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, nonchè la indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 15) Possono intervenire all’assemblea, con diritto di voto, tutti i soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto. Può altresì intervenire, senza diritto di voto, il parroco della Ciesa di San Giuseppe o suo delegato.

Art. 16) L’assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 dei soci ordinari, e comunque con almeno cinque di essi. Essa è presieduta dal Presidente della associazione; il verbale della riunione è redatto a cura del segretario della medesima associazione. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti la delibera si intende approvata. Il parroco della Chiesa di San Giuseppe, o il suo delegato presente alla assemblea, ha potere di veto delle decisioni da lui non condivise. Di tale veto va dato atto nel verbale di assemblea.

Art. 17) L’assemblea dei soci ordinari elegge ogni tre anni, con votazione segreta, il Presidente ed il Consiglio Direttivo, con votazioni separate, tra coloro che ne dichiarino la disponibilità. Allo scrutinio provvedono tre soci nominati dalla assemblea medesima tra coloro che non sono candidati. Per la elezione del Consiglio Direttivo può essere espresso un numero di preferenze pari alla metà più uno dei componenti da eleggere.


CAPO IV: Segue gli organi della associazione – Il Consiglio Direttivo ed il Presidente


Art. 18) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale della associazione. Esso è eletto insieme al Presidente della Assemblea con le modalità di cui al precedente art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto di 5 membri, ivi compreso il Presidente. Ne fa parte inoltre, senza diritto di voto, ma con potere di veto delle decisioni da lui non condivise, il parroco della Chiesa di San giuseppe o suo delegato. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominali un vice – presidente con funzioni vicarie del presidente in caso di sua assenza o impedimento, un segretario, cui è affidato il compito di redazione dei verbali delle riunioni e della tenuta dei registri sociali, ed un tesoriere. Al presidente della associazione, che ha la rappresentanza legale della associazione, possono essere delegati di volta in volta poteri spettanti al Consiglio Direttivo, con preventiva delibera di quest’ultimo. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio per la gestione della associazione e delle sue strutture;
  • le decisioni inerenti le attività ed i servizi istituzionali da intraprendere per il conseguimento delle finalità della associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione;
  • la redazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente, unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione della quota associativa annua da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci ordinari;
  • la facoltà di nominare, anche tra soci esterni al consiglio, delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione ed approvazione di eventuali regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione della Assemblea;
  • il parere sulla richiesta di ammissione di nuovi soci ordinari;
  • ogni altra attività che lo statuto e le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, nonchè ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o la maggioranza dei suoi membri. Esso è convocato anche telefonicamente dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice – presidente. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti la delibera si intende approvata.

Art. 21) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della associazione. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 22) Il tesoriere provvede alla gestione amministrativa e contabile della associazione, redigendo le scritture contabili ed incaricandosi del corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. Egli provvede alle operazioni formali di incasso delle quote associative e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo; inoltre predispone, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice – presidente o, in subordine, il consigliere più anziano dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni per la elezione del nuovo Consiglio, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.


CAPO V: Il patrimonio e l’esercizio finanziario


Art. 24) Il patrimonio della associazione è costituita dalle quote associative annuali, dai corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privali o enti pubblici, e da eventuali beni ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. Eventuali avanzi di gestione, fondi riserva o capitali non potranno essere distribuiti ne in forma diretta ne indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.


CAPO VI: Norme finali e transitorie


Art. 25) L’anno sociale va dall’ 1 gennaio al 31 dicembre; le quote associative vanno versate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 26) Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in tema di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Art. 27) Il presente statuto è sottoposto alla approvazione preliminare di tutti coloro che hanno offerto per iscritto la propria disponibilità a costituire la associazione. La ratifica dello Statuto come sopra approvato e la elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo saranno rimesse alla prima assemblea costituita da tutti coloro, che avranno sottoscritto il modulo di adesione alla Associazione ed avranno versato tempestivamente la quota di iscrizione, da detrarsi dalla quota associativa annua successivamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 28) Eventuali modifiche statuarie possono essere proposte per iscritto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci ordinari; esse debbono essere approvate dalla Assemblea dei soci ordinari alla prima riunione successiva alla proposta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.


Così approvato dalla Assemblea dei soci aderenti in Bari, il 18 febbraio 2009


IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE